STATUTO
della
ASSOCIAZIONE FIUMANI ITALIANI NEL MONDO – LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO APS. Acronimo AFIM-LCFE APS
PREMESSA
A seguito del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che ha tolto all’Italia le province di Fiume, Pola e Zara, la gran parte dei cittadini di Fiume abbandonò la Città per una scelta di libertà e per un atto d’amore verso la Madrepatria, testimoniando, assieme ad altri 300.000 esuli istriani e dalmati, la loro italianità e quella della loro terra.
Esponenti di tutte le comunità degli esuli Fiumani, comunque organizzate e sparse dopo l’esodo per le contrade d’Italia e del mondo, facendosi partecipi della volontà liberamente espressa dai loro cittadini, nel 1948 si organizzarono nelle Leghe fiumane; nel 1960 sorse la Società di Studi Fiumani e nel 1963 l’ Archivio Museo storico di Fiume; nel 1966 fu costituita l’Associazione Libero Comune di Fiume in Esilio. Dopo la dissoluzione violenta dell’ex Jugoslavia e in seguito all’ingresso della Repubblica di Croazia nel contesto dell’Unione Europea (1 luglio 2013) profondi mutamenti geopolitici sono avvenuti. Gli stessi esuli italiani di Fiume e i loro discendenti erano tornati ufficialmente a dialogare con le autorità cittadine croate, con le istituzioni della minoranza italiana superstite e col governo di Zagabria dal 1990 in poi.
Un simile mutamento di carattere politico, inimmaginabile fino al 1989 (anno del crollo del Muro di Berlino) ha determinato anche nell’ambito dell’associazionismo dell’esodo fiumano, e non solo, la necessità di adeguarsi ai nuovi tempi in corso con il seguente statuto modificato.
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
1.1 E’ costituita ai sensi degli artt.17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt.36 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l’Associazione di promozione sociale, ente del terzo settore, denominata “ASSOCIAZIONE FIUMANI ITALIANI NEL MONDO – LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO APS” in armonia con il diritto positivo esercitato nei secoli dall’antico Comune di Fiume e dalla sua popolazione che si riconosce nell’identità nazionale e culturale italiana. Patroni ufficiali dell’Associazione sono San Vito, Modesto e Crescenzia, il suo emblema l’aquila bicipite rivolta ad oriente, che sostiene un’ anfora da cui sgorga acqua e la scritta INDEFICIENTER.
1.2 L’Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, è apartitica e aconfessionale.
1.3 L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
1.4 L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
1.5 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ARTICOLO 2 – SEDE
2.1 L’associazione ha sede legale in Riviera Ruzzante 4, 35123 nel comune di Padova.
2.2 Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 3 – FINALITÀ
3.1 L’Associazione ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
3.2 L’associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3.3 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone di:
– mantenere e rafforzare i contatti, i rapporti, le relazioni tra tutti i Cittadini di Fiume andati a suo tempo in esilio e tra i loro discendenti, nonché con i cittadini e le istituzioni italiane e municipali dell’odierna Fiume, perpetuando il clima ideale, etico e spirituale della Città, per rinsaldare i vincoli d’affetto, di concordia civica, d’unità di intenti e di fraterna solidarietà che li legano;
– favorire il ricordo e alimentare l’amore per gli usi, i costumi e le antiche storiche tradizioni cittadine custodite nel corso del tempo, promuovendo la conservazione d’ogni testimonianza e cimelio per ispirare nei figli e nei loro discendenti l’orgoglio delle proprie radici ed un forte senso di identità, frutto di un’antica e consolidata civiltà e cultura;
– aprirsi a coloro che per affinità spirituale e culturale abbiano manifestato agli Esuli sentimenti di solidarietà umana e sociale e si sentano, in qualche modo, partecipi dei loro ideali di libertà e di amor di Patria, che sono alla base della loro sofferta scelta di vita.
L’Associazione fa propri anche i contenuti del Manifesto Culturale Fiumano sottoscritto con la Società di Studi Fiumani e la Città di Fiume nel 1998.
L’Associazione testimonia presso le istituzioni e le scuole la storia di Fiume e delle terre istriane e dalmate come richiesto dalla legge 92/2004 chiamata “Il Giorno del Ricordo”. L’Associazione si propone di operare nel settore sociale, culturale ed in quello dei diritti civili; raccogliere, custodire e diffondere ogni forma, ogni manifestazione, ogni testimonianza della cultura e della storia tradizionale della gente fiumana, sostenere i cittadini di Fiume in esilio ed i loro discendenti in ogni istanza volta al riconoscimento dei propri diritti.
L’Associazione mantiene un rapporto particolare di collaborazione con la Società di Studi Fiumani di Roma per le attività culturali.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (lettera i) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017);
L’Associazione realizza i propri scopi per mezzo di specifiche attività, come nell’elenco di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo:
- assistenza e sostegno ai fiumani ed ai loro discendenti, curando, in maniera particolare, tutte le forme di aiuto e sostegno, ritenute necessarie e moralmente doverose, in particolare per le persone anziane o in difficoltà;
- tutela dei diritti civili degli esuli fiumani e dei loro discendenti e sostegno dei diritti fondamentali delle persone di lingua italiana ed istroveneta che ancora oggi risiedono nelle terre di origine;
- promozione e valorizzazione della lingua italiana ed istroveneta, nonché dei beni culturali direttamente connessi con la storia di Fiume e del popolo fiumano e quarnerino;
- promozione delle forme culturali direttamente connesse con le vicende storiche di Fiume e del Quarnero;
- difesa dei diritti e delle proprietà degli esuli fiumani;
- divulgazione della storia di Fiume e dell’esodo fiumano;
- educazione e promozione, verso la popolazione italiana e non, della storia, della lingua, della cultura di Fiume e del Quarnero.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Sono espressamente vietate tutte le attività non conformi allo scopo istituzionale.
ARTICOLO 4 – GLI ASSOCIATI
4.1 Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi. In particolare, in particolare sono associati tutti coloro che per lingua, cultura, tradizioni e sentimenti sono legati a Fiume per nascita o residenza, i loro figli, congiunti e discendenti ovunque residenti.
4.2 Possono aderire all’associazione altre associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4.3 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4.4 L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. L’ammissione all’associazione si intende accolta col pagamento della quota associativa salvo esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
4.5 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
4.6 L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
4.7 L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l’esclusione per mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.
4.8 La quota sociale non è rimborsabile.
4.9 Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
- avere un rimborso spese per le attività espletate in seguito a una delibera dell’ Ufficio di Presidenza;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto;
- versare la quota associativa.
4.10 L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ARTICOLO 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
5.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.
5.2 L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5.3 L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione su proposta del Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello all’assemblea entro 30 giorni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
5.4 L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ARTICOLO 6 – GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
- L’ assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- L’Ufficio di Presidenza
- Il Segretario
- L’organo di controllo
- Il collegio dei Probiviri
ARTICOLO 7 – L’ASSEMBLEA
7.1 L’assemblea è composta dagli associati iscritti nell’ apposito Libro e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
7.2 Ciascun associato, così come ciascun ente aderente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti esercitano il diritto di voto per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.
7.3 L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
7.4 E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggistica istantanea o pubblicazione sul Sito.
7.5 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando lo richiede la maggioranza del Consiglio Direttivo.
7.6 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7.7 Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
7.8 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ARTICOLO 8 – COMPITI DELL’ ASSEMBLEA
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale , al verificarsi delle condizioni previste all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA
9.1 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
9.2 L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
9.3 E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nonché la possibilità di svolgere riunioni in modalità videoconferenza, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa.
9.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1 Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 11 a un massimo di 21 componenti, in ogni caso in numero dispari, eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati tra i propri associati.
11.3 Nomina al suo interno il presidente, e dura in carica per n. 4 anni e i suoi membri possono essere rieletti.
11.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
11.5 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio d’ esercizio e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l’ammissione degli associati,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
11.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ARTICOLO 12 – IL PRESIDENTE
12.1 L’Associazione è presieduta da un Presidente che ne è il legale rappresentante e ha l’uso della firma. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei consiglieri a scrutinio segreto nella prima seduta del suo insediamento. L’elezione del Presidente è valida se è fatta con l’intervento di almeno due terzi dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta si procede al successivo ballottaggio tra i due consiglieri che hanno avuto il maggior numero dei voti. La seduta nella quale si procede alla votazione del Presidente è presieduta dal Consigliere anziano.
12.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
12.3 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
12.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 13 – L’UFFICIO DI PRESIDENZA
13.1 L’Ufficio di Presidenza si compone del Presidente che lo presiede, di un Vice Presidente e, di massima, da 3 a 5 componenti più due supplenti scelti dal Presidente all’interno del Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all’assemblea che li ratifica nella prima seduta successiva alle elezioni. Le riunioni sono valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti.
13.2 I componenti incaricati si attiveranno nei seguenti settori di attività:
Anagrafe;
Amministrazione e gestione della sede;
Stampa, Cultura e Tradizioni;
Manifestazioni, Raduni ed Attività ricreative e culturali;
Affari generali e Rapporti con la Federazione degli Esuli;
Rapporti con le altre Associazioni e con le Istituzioni Pubbliche;
Attività gruppi giovanili.
13.3 L’Ufficio di Presidenza è l’organo che regola e svolge l’attività dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed alle norme e alle finalità del presente Statuto; può prendere decisioni e provvedimenti di carattere straordinario ed urgente che dovranno essere sottoposti successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo; presenta al Consiglio Direttivo eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento.
13.4 L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente, in via normale anche contestualmente al Consiglio Direttivo e, comunque, almeno una volta ogni quattro mesi od ogni qualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti.
13.5 Compiti:
Dare attuazione ai programmi annualmente formulati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Predisporre documenti, proposte e relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo. Nominare e revocare il segretario, controllando e coordinandone le attività.
Determinare le quote associative ed i termini per il loro versamento.
Porre in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione del patrimonio ritenute necessarie, opportune, utili per le finalità dell’associazione nei limiti delle disposizioni statutarie.
ARTICOLO 14 – SEGRETARIO
14.1 Il Segretario viene proposto nominato e sostituito dall’Ufficio di Presidenza.
14.2 Provvede alla convocazione e partecipa alle sedute dell Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza e ne redige i verbali curandone la raccolta in appositi registri.
14.3 Provvede ad assicurare la pratica attuazione delle delibere. Cura la corrispondenza, i rapporti con gli associati, gli aggiornamenti contabili quotidiani ed ogni attività inerente alla sede dell’Associazione.
14.4 Può avere delega alla Tesoreria.
ARTICOLO 15 –ORGANO DI CONTROLLO
15.1 L’organo di controllo, costituito da n. 3 membri effettivi eletti dall’Assemblea, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Esso elegge nel suo seno il Presidente. L’incarico non è compatibile con la carica di Consigliere del Direttivo. Il collegio dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o se di durata inferiore alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio Direttivo.
15.2 L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
15.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
15.4 Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
16.1 Il Collegio di tre Probiviri Effettivi viene proposto dall’Ufficio di Presidenza che li propone all’Assemblea per la ratifica. Esso elegge nel suo ambito il Presidente.
16.2 Ad esso vengono sottoposti, per giudizio inappellabile, i ricorsi presentati dagli interessati e dal Presidente relativi ai conflitti che possono sorgere fra Organi dell’Associazione o in seno ad essi, che comportino l’interpretazione dello Statuto e delle norme Regolamentari in vigore.
16.3 Esamina provvedimenti disciplinari concernenti i membri aventi una carica negli Organi Associativi. Considera le eventuali proposte di espulsione dall’Associazione di aderenti che siano incorsi in reati infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro all’Associazione e delibera al riguardo.
ARTICOLO 17 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
17.1 La proclamazione degli eletti alle cariche sociali direttive dell’AFIM-LCFE verrà effettuata solennemente in pubblica assemblea degli associati tenuta in occasione del Raduno Nazionale dell’Associazione, immediatamente successivo alle elezioni.
17.2 I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La decadenza e le dimissioni dei membri eletti devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo che provvederà alle relative sostituzioni.
17.3 Immediatamente dopo la loro proclamazione gli eletti, su invito del Consigliere anziano, sottoscrivono la seguente dichiarazione: “Davanti al Civico Gonfalone di Fiume, che fregiato della massima onorificenza al valor civile è sintesi ed espressione storica degli antichi diritti degli italiani di Fiume, mi impegno ad operare attivamente, agendo nel rispetto dello Statuto”.
ARTICOLO 18 – LIBRI SOCIALI
18.1 L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del segretario;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del segretario;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Ufficio di Presidenza, dell’organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
18.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al presidente dell’ associazione.
18.3 Per il relativo esame i libri sono messi a disposizione del solo istante presso la sede legale dell’Associazione in presenza di un delegato della Presidenza. L’istante può estrarre copia a sue spese del libro dei verbali dell’Assemblea.
ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto e dalla normativa vigente, da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- attività di raccolta fondi;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 20 – OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 21 – BILANCIO
21.1 Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
21.2 Se l’Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio, il rendiconto per cassa.
21.3 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all’art.45 del D.Lgs. n.117/2017 entro il 30 giugno di ogni anno.
ARTICOLO 22 – CONVENZIONI
22.1 Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
22.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ARTICOLO 23 – PERSONALE RETRIBUITO
23.1 L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
23.2 I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.
ARTICOLO 24 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di estinzione o scioglimento dell’AFIM-LCFE, tutto il materiale documentario, i beni patrimoniali e le attività verranno devoluti alla Società di Studi Fiumani di Roma, anch’ essa ente del terzo settore. In caso di estinzione anche di questa, saranno assegnati ad un Ente o Associazione italiani che si qualifichino come enti del terzo settore e che si impegnino a mantenere vivo il nome e il ricordo della città di Fiume o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il presidente Franco Papetti | Il segretario Adriano Scabardi |
Da approvare, in base al precedente statuto, nell’ assemblea del 13 giugno 2022